martedì, Marzo 19, 2024

I nuovi obblighi fiscali chi vende online su eBay e Amazon

Il 25 marzo è stata pubblicata in Gazzetta la nuova direttiva europea nota come DAC7, che mira a combattere l’evasione fiscale legata al commercio online. Questa disciplina ha ad oggetto le procedure di scambio automatico di informazioni da parte dei gestori di piattaforme digitali, con lo scopo di limitare il più possibile l’evasione fiscale. Il DAC7 è attivo dal 1° luglio 2021, ma è stato ampliato e modificato con la nuova direttiva pubblicata qualche giorno fa.

Cosa prevede il DAC7

Il DAC7 prevede che i gestori di piattaforme digitali abbiano l’obbligo di raccogliere e verificare le informazioni legate ai venditori presenti sulla propria piattaforma, al fine di calcolare e verificare il volume di affari generati e favorire l’attività di accertamento fiscale da parte delle Autorità preposte. Inoltre, le piattaforme online hanno l’obbligo di raccogliere e inviare tutti i dati di tutti i venditori, anche in relazione alle vendite online a consumatori finali in altri Paesi dell’Unione Europea.

Quali sono i nuovi obblighi del DAC7

I gestori delle piattaforme che stipulano un contratto con dei venditori hanno l’obbligo di svolgere un’attività di adeguata verifica per distinguere i venditori inclusi nella verifica e quelli esclusi. Nel contratto tra la piattaforma e il venditore deve essere presente una clausola unilaterale per cui se le informazioni richieste non sono rese, il profilo account del venditore sarà chiuso con divieto di nuova iscrizione futura. I gestori delle piattaforme non sono obbligati a richiedere e condividere i dati degli account venditore che hanno avuto meno di 30 transazioni e per le quali i corrispettivi versati non superano i 2.000 euro. Vige, invece, l’obbligo di richiesta e invio delle informazioni, per gli account venditore che superano le 30 transazioni mediante la piattaforma e i 2.000 euro di ricavi.

Quali sono i dati da comunicare

Le piattaforme online sono obbligate a raccogliere i dati di tutti gli account venditore, siano essi persona fisica o entità giuridica. Per i venditori persona fisica, i dati da comunicare sono: nome e cognome, indirizzo principale, eventuale NIF rilasciato al venditore, con l’indicazione del singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del venditore, numero di partita IVA del venditore (se disponibile) e data di nascita. Per i venditori entità giuridica, i dati da comunicare sono: la ragione sociale, l’indirizzo principale, eventuale NIF rilasciato al venditore, con l’indicazione dello Stato membro di rilascio, numero di partita IVA del venditore, numero di registrazione dell’attività e presenza eventuale di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte attività pertinenti nell’Unione, con l’indicazione dei singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione è ubicata. La comunicazione dei dati deve essere fatta entro il 31 dicembre del periodo di riferimento. Solo per il 2023, tale termine è stato posticipato al 31 gennaio 2024.

Quali sono le sanzioni previste

L’omessa comunicazione all’Agenzia delle Entrate può comportare una sanzione che va da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 31.500 euro. In caso di informazioni incomplete o inesatte, la sanzione prevista varia da 1.000 euro a 10.500 euro. È importante, quindi, prestare attenzione al rispetto degli obblighi previsti dal DAC7.

Conclusioni

Con l’entrata in vigore del DAC7, i gestori delle piattaforme digitali hanno l’obbligo di raccogliere e verificare le informazioni relative ai venditori presenti sulla propria piattaforma al fine di combattere l’evasione fiscale legata al commercio online. La nuova direttiva europea prevede una serie di nuovi obblighi per i gestori delle piattaforme, tra cui l’invio di tutti i dati dei venditori alle Autorità competenti e la comunicazione dei dati dei venditori stessi. È importante rispettare i nuovi obblighi previsti dal DAC7, in modo da evitare sanzioni e contribuire a combattere l’evasione fiscale online.

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